3 marzo 2020
L’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, un nuovo intervento di sostegno, denominato assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, per le famiglia che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.
REQUISITI
Essere cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato (art. 80, comma 5, della legge n. 388/00);
nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre minori di anni 18 che siano figli propri e sui quali esercita la potestà genitoria. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo. Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. Questo requisito non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso i terzi ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 184 del 1983;
risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall’Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) valevole per l’assegno. Per l’anno 2005 l’Indicatore della Situazione Economica è pari a euro 21.309,43 annui per nuclei familiari con 5 componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbono applicarsi le maggiorazioni, tale somma è riparametrata secondo i criteri fissati dall’allegato A del decreto 452/2000 come modificato dal decreto 337/2001.
IL NUCLEO FAMILIARE
Il nucleo familiare rilevante per il calcolo dell’ISE è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché dai soggetti a carico ai fini IRPEF.
Pertanto, dovranno essere dichiarati:
tutti coloro che sono iscritti nella scheda anagrafica del richiedente compresi i tre minori;
le eventuali altre persone che non sono presenti nella scheda anagrafica del genitore richiedente, ma che sono a carico di qualcuna delle persone di cui al 1° punto ) ai fini del pagamento dell’Irpef;
il coniuge non legalmente separato, ossia separato “di fatto”, anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica del richiedente.
Costituiscono eccezione a tale regola (e quindi i coniugi separati “di fatto” non devono essere dichiarati dal coniuge richiedente) le seguenti situazioni:
quando la diversa residenza è consentita in seguito a provvedimento temporaneo ed urgente dell’Autorità Giudiziaria (provvedimento in pendenza di procedimento di separazione);
quando il coniuge è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;<
quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
quando è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in seguito alla condanna passata in giudicato del coniuge per reati di particolare gravità.
CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE
Nel calcolo della situazione economica del nucleo familiare i redditi ed i patrimoni che devono essere dichiarati sono quelli di tutti coloro che compongono il nucleo familiare al momento in cui si presenta la domanda.
Deve essere dichiarato:
Il reddito complessivo indicato nell’ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, ovvero in caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, il reddito imponibile ai fini Irpef risultante dall’ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori (ad esempio CUD). Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non si è potuto ancora produrre la dichiarazione dei redditi per l’anno corrente, né si è potuta acquisire la certificazione sostitutiva, bisognerà dichiarare il reddito indicato nella dichiarazione Irpef presentata o nella certificazione consegnata nell’anno precedente (che si riferiscono quindi al reddito relativo a due anni prima della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica);
Il patrimonio (mobiliare ed immobiliare) posseduto al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione.
Va considerato che:
- nel calcolare la situazione economica si introducono maggiorazioni se nel nucleo sono presenti determinate fattispecie. Se, ad esempio, in presenza di figli minori, vi è un unico genitore nel nucleo familiare, o se entrambi i genitori hanno lavorato per almeno sei mesi nell’anno di produzione dei redditi dichiarati, al parametro di base della scala di equivalenza viene attribuita una maggiorazione dello 0,20. Se vi è un componente con handicap permanente, al parametro di base della scala di equivalenza viene attribuita una maggiorazione dello 0,50. Tali maggiorazioni, influenzando la riparametrazione del reddito di riferimento, hanno effetti positivi sulla concessione e sul calcolo finale degli importi degli assegni;
- all’eventuale patrimonio mobiliare dichiarato viene sottratta una somma di euro 15493,71 a titolo di franchigia. Dopo tale sottrazione, ai fini del calcolo finale, i patrimoni mobiliari e immobiliari dichiarati vengono presi in considerazione soltanto nella percentuale del 20% del valore complessivo dichiarato;
- nel calcolo del patrimonio immobiliare si deve conteggiare il valore degli immobili posseduti dai componenti il nucleo familiare, compresa la casa di abitazione. In caso di un immobile gravato da mutuo, dal valore ai fini ICI dello stesso si detrae l’ammontare dell’eventuale debito residuo del mutuo gravante sull’immobile al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fino a concorrenza del suo valore. Se il mutuo è contratto per l’acquisto della casa di abitazione, in alternativa alla detrazione suddetta, si deve detrarre, se più favorevole rispetto al mutuo residuo, il valore della casa di abitazione, nel limite massimo di euro 51645,69. Se il nucleo familiare vive in una casa in locazione, nella valutazione della situazione economica si detrae dal reddito della famiglia il valore del canone annuo di locazione, fino ad un ammontare massimo di euro 5164,57. La suddetta detrazione è applicabile soltanto alle famiglie in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato, restano esclusi, pertanto, ad esempio gli occupanti di abitazioni senza titolo (ad esempio, gli abusivi) ed i nuclei familiari che risiedono in abitazioni a titolo gratuito.
Ai fini della dichiarazione ISE è comunque possibile ricevere opportuna assistenza da parte dei CAF convenzionati con il Comune di residenza.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno (ad esempio, per ottenere gli assegni relativi all’anno 2005, il richiedente deve presentare la domanda entro il giorno 31/01/2006).
I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda; i soggetti che presentano la domanda nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.
REQUISITI
Essere cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato (art. 80, comma 5, della legge n. 388/00);
nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre minori di anni 18 che siano figli propri e sui quali esercita la potestà genitoria. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo. Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. Questo requisito non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso i terzi ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 184 del 1983;
risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall’Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) valevole per l’assegno. Per l’anno 2005 l’Indicatore della Situazione Economica è pari a euro 21.309,43 annui per nuclei familiari con 5 componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbono applicarsi le maggiorazioni, tale somma è riparametrata secondo i criteri fissati dall’allegato A del decreto 452/2000 come modificato dal decreto 337/2001.
IL NUCLEO FAMILIARE
Il nucleo familiare rilevante per il calcolo dell’ISE è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché dai soggetti a carico ai fini IRPEF.
Pertanto, dovranno essere dichiarati:
tutti coloro che sono iscritti nella scheda anagrafica del richiedente compresi i tre minori;
le eventuali altre persone che non sono presenti nella scheda anagrafica del genitore richiedente, ma che sono a carico di qualcuna delle persone di cui al 1° punto ) ai fini del pagamento dell’Irpef;
il coniuge non legalmente separato, ossia separato “di fatto”, anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica del richiedente.
Costituiscono eccezione a tale regola (e quindi i coniugi separati “di fatto” non devono essere dichiarati dal coniuge richiedente) le seguenti situazioni:
quando la diversa residenza è consentita in seguito a provvedimento temporaneo ed urgente dell’Autorità Giudiziaria (provvedimento in pendenza di procedimento di separazione);
quando il coniuge è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;<
quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
quando è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in seguito alla condanna passata in giudicato del coniuge per reati di particolare gravità.
CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE
Nel calcolo della situazione economica del nucleo familiare i redditi ed i patrimoni che devono essere dichiarati sono quelli di tutti coloro che compongono il nucleo familiare al momento in cui si presenta la domanda.
Deve essere dichiarato:
Il reddito complessivo indicato nell’ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, ovvero in caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, il reddito imponibile ai fini Irpef risultante dall’ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori (ad esempio CUD). Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non si è potuto ancora produrre la dichiarazione dei redditi per l’anno corrente, né si è potuta acquisire la certificazione sostitutiva, bisognerà dichiarare il reddito indicato nella dichiarazione Irpef presentata o nella certificazione consegnata nell’anno precedente (che si riferiscono quindi al reddito relativo a due anni prima della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica);
Il patrimonio (mobiliare ed immobiliare) posseduto al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione.
Va considerato che:
- nel calcolare la situazione economica si introducono maggiorazioni se nel nucleo sono presenti determinate fattispecie. Se, ad esempio, in presenza di figli minori, vi è un unico genitore nel nucleo familiare, o se entrambi i genitori hanno lavorato per almeno sei mesi nell’anno di produzione dei redditi dichiarati, al parametro di base della scala di equivalenza viene attribuita una maggiorazione dello 0,20. Se vi è un componente con handicap permanente, al parametro di base della scala di equivalenza viene attribuita una maggiorazione dello 0,50. Tali maggiorazioni, influenzando la riparametrazione del reddito di riferimento, hanno effetti positivi sulla concessione e sul calcolo finale degli importi degli assegni;
- all’eventuale patrimonio mobiliare dichiarato viene sottratta una somma di euro 15493,71 a titolo di franchigia. Dopo tale sottrazione, ai fini del calcolo finale, i patrimoni mobiliari e immobiliari dichiarati vengono presi in considerazione soltanto nella percentuale del 20% del valore complessivo dichiarato;
- nel calcolo del patrimonio immobiliare si deve conteggiare il valore degli immobili posseduti dai componenti il nucleo familiare, compresa la casa di abitazione. In caso di un immobile gravato da mutuo, dal valore ai fini ICI dello stesso si detrae l’ammontare dell’eventuale debito residuo del mutuo gravante sull’immobile al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fino a concorrenza del suo valore. Se il mutuo è contratto per l’acquisto della casa di abitazione, in alternativa alla detrazione suddetta, si deve detrarre, se più favorevole rispetto al mutuo residuo, il valore della casa di abitazione, nel limite massimo di euro 51645,69. Se il nucleo familiare vive in una casa in locazione, nella valutazione della situazione economica si detrae dal reddito della famiglia il valore del canone annuo di locazione, fino ad un ammontare massimo di euro 5164,57. La suddetta detrazione è applicabile soltanto alle famiglie in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato, restano esclusi, pertanto, ad esempio gli occupanti di abitazioni senza titolo (ad esempio, gli abusivi) ed i nuclei familiari che risiedono in abitazioni a titolo gratuito.
Ai fini della dichiarazione ISE è comunque possibile ricevere opportuna assistenza da parte dei CAF convenzionati con il Comune di residenza.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno (ad esempio, per ottenere gli assegni relativi all’anno 2005, il richiedente deve presentare la domanda entro il giorno 31/01/2006).
I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda; i soggetti che presentano la domanda nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.
A cura di
Nome | Descrizione | ||||||||
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Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||
Area | AREA AMMINISTRATIVA - ECONOMICO - FINANZIARIA - VIGILANZA |
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Indirizzo | Piazza IV Novembre n.13 | ||||||||
Telefono |
011-9267689 |
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Fax |
011-9269626 |
||||||||
anagrafe@comune.grosso.to.it |
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PEC |
grosso@pcert.it |
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Note | E' possibile ricevere, previo appuntamento, in orari concordati diversi da quelli indicati | ||||||||
Apertura al pubblico |
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