Cambio Residenza
Scheda del servizio
CAMBIO DI RESIDENZA
La residenza è il luogo in cui il cittadino dimora abitualmente. Per cambio di residenza si intende il trasferimento della dimora abituale all'interno dello stesso Comune e da un Comune ad un altro.
CHI LO PUO' RICHIEDERE
- la persona che si trasferisce;
- se si trasferisce un nucleo famigliare (o famiglia di aggregazione) qualsiasi componente maggiorenne.
MODALITA' DI RICHIESTA
Dal 9 Maggio 2012 ha avvio la prima fase delle disposizioni dell'art. 5 del dl 9 febbraio 2012 (Legge di conversione n.35 del 4 aprile 2012) inerente il "Cambio di Residenza in tempo reale".
Con le nuove disposizioni normative il cambio di residenza avverrà contestualmente alla presentazione della richiesta presso i Servizi Anagrafici.
Al fine di avviare il procedimento, le domande di iscrizione per cittadini provenienti da altro comune o dall'estero, di cambio di abitazione all'interno del comune o, di trasferimento all'estero (per i soli cittadini italiani) dovranno essere redatte su modulistica ministeriale debitamente compilata e sottoscritta e corredata della documentazione indicata dal ministero stesso, e presentate secondo le seguenti modalità:
- raccomandata all'indirizzo: Comune di GROSSO - Ufficio Anagrafe - Piazza IV Novembre n. 13 - 10070 GROSSO (TO) - Fax 011 9269626
- per via telematica agli indirizzi:
e-mail : info@comune.grosso.to.it - In tal caso la dichiarazione dovrà riportare la firma in originale e la riproduzione integrale del documento di identità valido del dichiarate, entrambe dovranno essere acquisiti a mezzo scanner;
pec: grosso@pcert.it - In questo caso la richiesta dovrà essere sottoscritta da firma digitale e trasmessa dalla casella di posta elettronica certificata (pec) del dichiarante
Si rammenta che la dichiarazione di residenza è resa a norma del D.p.r 445/2000, pertanto in caso di dichiarazioni mendaci si applicano gli art. 76 e 77 dello stesso D.p.r, che dispongono la decadenza dai benefici acquisiti (ovvero il ripristino della posizione anagrafica precedente, come non fosse mai intervenuta alcuna modifica), nonché il rilievo penale. E' inoltre prevista la comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
Il nuovo procedimento:
• Contestualmente alla presentazione della dichiarazione di residenza di cui sopra, è rilasciata all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla Legge 241/90 s.m.i, recante l'informazione degli accertamenti necessari e la durata del procedimento.
• Entro 2 giorni lavorativi dalla ricevuta comunicazione il Comune dispone la registrazione della nuova residenza, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta e richiede la cancellazione al Comune di provenienza;
• nelle more della nuova iscrizione, il Comune rilascia solo certificazioni di residenza e stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate, il Comune di provenienza invece sospende immediatamente il rilascio di ogni certificazione;
• il Comune di nuova iscrizione dispone accertamenti per la verifica della dimora abituale. Qualora non vengano comunicati agli interessati gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90 s.m.i, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione.
• le richieste prive di informazioni essenziali sono irricevibili
La residenza è il luogo in cui il cittadino dimora abitualmente. Per cambio di residenza si intende il trasferimento della dimora abituale all'interno dello stesso Comune e da un Comune ad un altro.
CHI LO PUO' RICHIEDERE
- la persona che si trasferisce;
- se si trasferisce un nucleo famigliare (o famiglia di aggregazione) qualsiasi componente maggiorenne.
MODALITA' DI RICHIESTA
Dal 9 Maggio 2012 ha avvio la prima fase delle disposizioni dell'art. 5 del dl 9 febbraio 2012 (Legge di conversione n.35 del 4 aprile 2012) inerente il "Cambio di Residenza in tempo reale".
Con le nuove disposizioni normative il cambio di residenza avverrà contestualmente alla presentazione della richiesta presso i Servizi Anagrafici.
Al fine di avviare il procedimento, le domande di iscrizione per cittadini provenienti da altro comune o dall'estero, di cambio di abitazione all'interno del comune o, di trasferimento all'estero (per i soli cittadini italiani) dovranno essere redatte su modulistica ministeriale debitamente compilata e sottoscritta e corredata della documentazione indicata dal ministero stesso, e presentate secondo le seguenti modalità:
- raccomandata all'indirizzo: Comune di GROSSO - Ufficio Anagrafe - Piazza IV Novembre n. 13 - 10070 GROSSO (TO) - Fax 011 9269626
- per via telematica agli indirizzi:
e-mail : info@comune.grosso.to.it - In tal caso la dichiarazione dovrà riportare la firma in originale e la riproduzione integrale del documento di identità valido del dichiarate, entrambe dovranno essere acquisiti a mezzo scanner;
pec: grosso@pcert.it - In questo caso la richiesta dovrà essere sottoscritta da firma digitale e trasmessa dalla casella di posta elettronica certificata (pec) del dichiarante
Si rammenta che la dichiarazione di residenza è resa a norma del D.p.r 445/2000, pertanto in caso di dichiarazioni mendaci si applicano gli art. 76 e 77 dello stesso D.p.r, che dispongono la decadenza dai benefici acquisiti (ovvero il ripristino della posizione anagrafica precedente, come non fosse mai intervenuta alcuna modifica), nonché il rilievo penale. E' inoltre prevista la comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
Il nuovo procedimento:
• Contestualmente alla presentazione della dichiarazione di residenza di cui sopra, è rilasciata all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla Legge 241/90 s.m.i, recante l'informazione degli accertamenti necessari e la durata del procedimento.
• Entro 2 giorni lavorativi dalla ricevuta comunicazione il Comune dispone la registrazione della nuova residenza, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta e richiede la cancellazione al Comune di provenienza;
• nelle more della nuova iscrizione, il Comune rilascia solo certificazioni di residenza e stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate, il Comune di provenienza invece sospende immediatamente il rilascio di ogni certificazione;
• il Comune di nuova iscrizione dispone accertamenti per la verifica della dimora abituale. Qualora non vengano comunicati agli interessati gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90 s.m.i, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione.
• le richieste prive di informazioni essenziali sono irricevibili
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||
Area | AREA AMMINISTRATIVA - ECONOMICO - FINANZIARIA - VIGILANZA |
||||||||
Indirizzo | Piazza IV Novembre n.13 | ||||||||
Telefono |
011-9267689 |
||||||||
Fax |
011-9269626 |
||||||||
anagrafe@comune.grosso.to.it |
|||||||||
PEC |
grosso@pcert.it |
||||||||
Note | E' possibile ricevere, previo appuntamento, in orari concordati diversi da quelli indicati | ||||||||
Apertura al pubblico |
|
Modulistica
- Dichiarazione di residenza[.pdf 104,21 Kb - 26/04/2016]
- Dichiarazione di residenza - Allegato A : documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea[.pdf 77,47 Kb - 10/05/2012]
- Dichiarazione di residenza – Allegato B: documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea[.pdf 157,13 Kb - 10/05/2012]
Ultimo aggiornamento pagina: 26/04/2016 16:05:45